lunedì 17 ottobre 2016

Supplenti con contratto fino all’avente diritto: come retribuire le assenze per malattia

I numerosi docenti che in questi giorni si vedono costretti ad accettare nomine fino ad avente diritto ci chiedono quale sia la normativa che regoli tali tipologie di contratto in relazione alle assenze per malattia.
Tale supplenza infatti è considerarsi temporanea, e dunque va applicato l’art. 19 del CCNL, secondo il quale le assenze per malattia sono contemplate solo per il primo mese, retribuite al 50% oppure si può godere delle norme previste per i docenti con contratto fino al 30 giugno/31 agosto? La differenza è sostanziale.
Bisogna premettere che nonostante il Ministero autorizzi la stipula di contratti “fino all’avente diritto”, che durano anche mesi, non chiarisce tali aspetti, che non sono regolati dal CCNL. Questo crea disagi tra il personale della scuola e spesso anche cattive interpretazioni a danno degli interessati.
Vogliamo quindi ancora una volta rifarci alle indicazioni emanate dall’USR Veneto nel 2013, perchè rimangono un punto fermo di buon senso nella questione.
D’altronde – va sottolineato – non mancano le indicazioni di buon senso, come quelle emanate dall’USR Veneto, che ha emanato la nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 con la quale chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”
Ne deriva che il contratto fino ad avente diritto non va considerato tout court come supplenza temporanea, indipendentemente dall’effettiva durata, ma assume il regime giuridico del posto che va a coprire.
Vi invitiamo a leggere in proposito
Dunque, anche quando si accetta una supplenza fino ad avente diritto, è bene chiedere in segreteria di che tipo di posto si tratta, in quanto anche le supplenze fino ad avente diritto non sono tutte uguali. Quest’anno poi alla problematica delle assenze per malattia si somma quella del conteggio dei 36 mesi su posto vacante.

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