lunedì 31 ottobre 2016

La Ricostruzione di carriera


La “ricostruzione di carriera” rappresenta uno degli istituti fondamentali per la definizione dello stato giuridico ed economico del personale della scuola, la cui retribuzione dipende, appunto, oltre che dal profilo di appartenenza, anche dall’anzianità nella carriera, dal servizio pregresso valutabile e riconoscibile, nonché da altri eventuali benefici attribuibili.

1.1   Principi generali e normativa
1.1.1    Cosa è la RdC

La “ricostruzione di carriera” rappresenta uno degli istituti fondamentali per la definizione dello stato giuridico ed economico del personale della scuola, la cui retribuzione dipende, appunto, oltre che dal profilo di appartenenza, anche dall’anzianità nella carriera, dal servizio pregresso valutabile e riconoscibile, nonché da altri eventuali benefici attribuibili.
 Ma come si realizza la ricostruzione di carriera? 
La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al “riconoscimento” e alla “valutazione” dei beneficiattribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) “ricostruendo” con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
   l’anzianità nella carriera di appartenenza,
   il relativo trattamento economico spettante
   il successivo sviluppo di carriera. L’operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell’aumentare l’anzianità nella carriera in funzione dell’anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione. 
1.1.2    Come si attiva la ricostruzione di carriera

Il processo di ricostruzione di carriera è attivato:

   a domanda laddove si chieda il riconoscimento di servizi (servizio pre ruolo,
servizio prestato in altri ruoli) e/o benefici (benefici derivanti da particolari servizi
o posizioni di stato, ecc.)
   d’ufficio come nei casi di inquadramenti contrattuali o di passaggio da altra amministrazione dello Stato. Con l’operazione di inquadramento viene attribuita ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica o solo economica, la posizione stipendiale spettante (livello, classe/fascia stipendiale e, precedentemente, aumenti biennali), secondo l’ordinamento retributivo vigente al momento. L’inquadramento retributivo è un’operazione ricorrente che viene ripetuta ogni qualvolta entri in vigore un nuovo ordinamento retributivo a seguito, ad esempio,del rinnovo del contratto di lavoro. 
Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina deve essere effettuato anche nei casi di passaggio da una posizione di ruolo ad un’altra Il fine della ricostruzione della carriera, in questi casi, è quello di assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e di attribuire anzianità e/o miglioramenti economici nel nuovo ruolo.

1.1.3    Effetti della ricostruzione di carriera

L’anzianità utile alla progressione nelle fasce stipendiali  è definita “utile ai fini giuridici ed economici“.
 L’anzianità che un tempo dava luogo all’attribuzione di aumenti biennali nell’ambito della stessa posizione retributiva è definita “utile ai soli fini economici“. La ricostruzione è, pertanto, finalizzata a determinare il trattamento economico di servizio, ma ha dei riflessi importanti anche sul trattamento di quiescenza e sulle graduatorie interne di istituto:
   sul trattamento di quiescenza, in quanto funzionale a determinare lo stipendio sulla base del quale vengono effettuate le ritenute ai fini della pensione contributiva o quello in godimento all’atto della cessazione sulla base del quale viene calcolata la pensione retributiva, nonché la base di calcolo per il contributo di riscatto ai fini della pensione o l’entità del TFR
   sulle graduatorie interne in quanto viene valutato a tal fine solo il servizio riconosciuto utile ai fini della carriera

1.1.4    Normativa di riferimento

Le principali fonti normative che disciplinano la ricostruzione della carriera, in termini di servizi riconoscibili, benefici, passaggi di ruolo e passaggi da altra amministrazione, sono:

   docenti –
–     D.L. 370/70 convertito in legge 576/70 e modificato con D.P.R. 417/74,
–     Legge 327/75,
–     T.U. D.L.vo 297/94 artt. 485 e segg
   personale ATA –
–     D.P.R. 3/57,
–     D.L. 370/70,
–     D.P.R. 420/74,
–     L. 463/78,
–     D.P.R. 399/88,
–     D.L.vo 297/94 artt. 569 e 570,
–     art. 44 CCNL 29/11/2007
   passaggi di ruolo o di profilo –
–     D.P.R. 417/74,
–     L. 312/80,
–     D.P.R. 345/83 art. 6,
–     D.P.R. 399/88,
–     T.U. 297/94 art. 487
   passaggi da altra amministrazione e viceversa                             
art. 3 L. 537/93


modulistica1.2   Conferma in ruolo del personale docente

1.2.1    Anno di formazione
Una volta stipulato il contratto a tempo indeterminato il personale docente neo assunto,per ottenere la conferma in ruolo ed il riconoscimento formale di servizi o benefici, deve effettuare un anno di formazione.

L’anno di formazione, disciplinato dagli articoli 58 e 59 del DPR 31 maggio 1974, n. 417prevede alcuni requisiti sostanziali per la sua validità:

   il raggiungimento di un numero minimo di giorni di servizio
   il tutor
   il corso di formazione
   la relazione finale e la discussione davanti al comitato di valutazione
   la relazione ed il decreto del Dirigente scolastico

L’articolo 25 del CCNL 29/11/2007, recependo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del
D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 2096 C.C., prevede che nel contratto di lavoro individuale del
personale docente a tempo indeterminato, per il quale è richiesta la forma scritta, debba
essere indicata, tra gli altri, la durata del periodo di prova.

1.2.2    Attività di formazione

L’anno di formazione, istituito dall’art. 2 della Legge 270/82, disciplinato dall’art. 440 del T.U. 297/94 e regolato dalle CC.MM. n. 267/91, n. 73/97 e n. 39/01, ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorre la nomina e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.
La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e di un’attività seminariale di formazione di 40 ore, di cui 1520 ore in presenza (le assenze giustificate non possono superare 1/3 del monte ore previsto) e le rimanenti ore per esercitazioni on line da effettuarsi nell’area riservata “PuntoEduNeoassunti” presente sul sito dell’ANSAS (ex INDIRE), al fine di produrre elaborati utili al conseguimento dei crediti richiesti. Il direttore del corso rilascia al docente un attestato di partecipazione, con la certificazione dei crediti acquisiti, da presentare al comitato di valutazione dell’istituzione scolastica da cui dipende.

1.2.3    Valutazione
Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutordesignato dal Dirigente scolastico sentito il Collegio docenti, scelto tra i docenti di ruolo, con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. È anche compito del Dirigente predisporre, alla fine dell’anno scolastico, la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente neo assunto.
 Al termine dell’anno di formazione, il docente neo assunto discute, con il comitato per la valutazione del servizio, una sua relazione sulle esperienze e sulle attività svolteConsiderata anche la relazione predisposta dal Dirigente, il Comitatoesprime il suo parere per la conferma o meno in ruolo.

1.2.4    Iter di svolgimento

Sinteticamente l’iter di svolgimento dell’anno di formazione del personale docente comprende: 
   l’effettuazione di almeno 180 giorni di servizio nel periodo che va dal giorno 1 settembre al giorno 30 giugno più il periodo per eventuali esami. Il conteggio dei giorni validi comprende anche i giorni festivi, i giorni di sospensione delle attività didattiche e gli scioperi, mentre sono esclusi i giorni di assenza personali.
Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, i giorni richiesti per la validità della prova sono ridotti a 150
   l’assegnazione di un docente “tutor” per seguire il docente neoimmesso in ruolo durante l’anno di prova
   la frequenza di un corso di formazione della durata di 40 ore, organizzato dall’amministrazione (di solito si svolge nel periodo marzo maggio)
   l’elaborazione di una relazione finale, concordata con il “tutor”, sulle attività svolte e sugli argomenti trattati nel corso di formazione
   la discussione con il “comitato di valutazione” interno (composto da 2 a 4 docenti e presieduto dal Dirigente scolastico) sulla relazione finale e sulle attività svolte;
   la relazione del “comitato di valutazione”, che esprime il parere sul superamento o meno dell’anno di formazione
   la relazione del Dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova

1.2.5    Proroghe

Nel caso di numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) dovuto ad assenze legittime (malattie, congedi parentali, astensione obbligatoria, aspettative) la prova è rinviata al successivo anno scolastico. Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, i giorni richiesti per la validità della prova sono ridotti a 150. Laproroga è adottata con provvedimento motivato del Dirigente scolastico da adottarsi entro 90 giorni dal termine dell’anno scolastico di riferimento.
Il provvedimento può essere reiterato anche per più anni consecutivi, qualora non venga svolto il numero minimo dei giorni di servizio stabiliti.
Nel caso di esito sfavorevole della provaex art. 439 D.Lgs n. 297/1994, la proroga può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico e solo se si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il provvedimento di proroga della prova per esito sfavorevole è adottato dall’USP competente territorialmente.

1.2.6    Periodi computabili

Sono considerati utili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti, oltre ai giorni di
lezione, anche:
   le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo
previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23/12/1977 n. 937
   le vacanze natalizie e pasquali
   il giorno libero
   i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse
(ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative)
   i giorni compresi nel periodo che va dal giorno 1 settembre alla data d’inizio delle lezioni(C.M. n. 180 dell’11/7/1979)
   la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti
dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto
   il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni
politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’11/7/1979)
   il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto
21/8/1937, n. 1542C.M. n. 54 del 23/2/1972C.M. n. 180 dell’11/7/1979)
1.2.7    Periodi non computabili
Non sono considerati utili ai fini del compimento dei 180 giorni:
   i giorni di ferie
   i permessi retribuiti e non
   le assenze per malattia
   le aspettative (eccetto quelle parlamentari)
   i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive (ad eccezione dei periodi di
partecipazione alle sessioni di esame)
   le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, ai sensi della Legge 23/12/1977, n. 937

1.2.8    Deroghe

La C.M. n. 219/1975 individua alcune deroghe di legge per cui periodi di servizio non prestati nella cattedra o nel posto per i quali si è sottoscritto il contratto, sono considerati validi ai fini del periodo di prova. Rientrano in questi casi:
   il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare, come stabilito
dall’art. 4 della legge 1261/1965
   il primo mese, ovvero il primo coincidente con l’anno di prova, di congedo di maternità (astensione obbligatoria) come chiarito dalla C.M. n. 180/1979
L’art. 438, comma 2, del D.Lgs n. 297/94 stabilisce inoltre, che negli istituti di istruzione secondaria ed artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

1.2.9    Casi particolari

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione (circ. telegrafica n. 357 del 2/11/1984). Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 39/2001, per i docenti assunti in prova a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolasticoobbligati pertanto a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso risulta valido  ai fini della prova  se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini. In tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato.

1.2.10  Retrodatazione

In alcuni casi di proroga del periodo di prova è prevista la retrodatazione della conferma in ruolo ai soli fini giuridici o ai fini giuridici ed economici. E’ necessario osservare che, anche se il mancato superamento della prova ex art. 58 del DPR 417/74 è stato determinato da impedimenti legittimi, tali circostanze non fanno sorgere sempre il diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo, ma solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

Tali casi sono:

   l’astensione obbligatoria per maternità (C.M. n. 219/1975)
   il servizio militare o quello sostitutivo ed equiparato (C.M. n. 219/1975)
   la carica di giudice popolare (C.M. 302/1980)

Ad eccezione del caso dell’astensione obbligatoria che prevede la retrodatazione giuridica ed economica della conferma, con effetti anche sulla ricostruzione della carriera e diritto agli arretrati, gli altri due casi prevedono unicamente la retrodatazione giuridica senza effetti di tipo economico. 



modulistica1.3   Conferma in ruolo del personale ATA

1.3.1    Periodo di prova
Una volta stipulato il contratto a tempo indeterminato il personale ATA neo assunto, per ottenere la conferma in ruolo ed il riconoscimento formale di servizi o benefici, deve superare un periodo di prova. Il periodo di prova, disciplinato dall’art. 45 del CCNL 29/11/2007che fissa la durata e stabilisce le modalità e le competenze del Dirigente scolastico, prevede come requisiti di
validità
   la durata
   la relazione del DSGA
   la relazione ed il decreto del Dirigente scolastico
 L’articolo 44 del CCNL vigente, recependo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 2096 C.C., prevede che nel contratto di lavoro individuale del personale ATA a tempo indeterminato, per il quale è richiesta la forma scritta, debba essere indicata, tra l’altro, la durata del periodo di prova.
 1.3.2    Superamento della prova

Per il personale ATA, la conferma nel ruolo avviene dopo aver superato il periodo di prova che è pari a:
   2 (due) mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico
   4 (quattro) mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” 
 Il superamento del periodo di prova per il profilo di Direttori dei servizi Generali e Amministrativi è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione.
 Per calcolare i 2 o i 4 mesi si computano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività, mentre non si contano le assenze personaliIn caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l’Amministrazione può recedere dal contratto.
 Decorsa la metà del periodo di prova e fino al suo superamento, il dipendente o l’amministrazione – con provvedimento motivato  può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il periodo di prova si considera superato se trascorsi i 2 o 4 mesi previsti non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del Dirigente scolastico.Nel caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta una proroga.


modulistica 1.4   Domanda di ricostruzione della carriera

1.4.1    Personale docente
Superato l’anno di formazione, il docente viene confermato nel ruolo tramite il riconoscimento, a domanda, della pregressa anzianità dei servizi prestati in qualità di docente.

Nella domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili, anche mediante dichiarazioni  ai sensi del DPR n. 445/2000  sostitutive delle relative certificazioni. L’autocertificazione deve in ogni caso contenere tutti gli elementi ed i dati che vengono indicati nei certificati di servizio, compreso l’ente presso il quale è stata versata la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali. E’ consigliabile, comunque, allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione. Per la ricostruzione della carriera i servizi valutabili sono unicamente quelli di
insegnamento statale aventi la durata minima di 180 giorni per anno scolastico o
iniziati dal 1 febbraio e svolti ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, purché prestati con il possesso dei titoli di studio richiesti.

Sono validi anche i servizi prestati con orario inferiore a quello di cattedra.

La domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione (la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni), altrimenti il docente non potrà più far valere i servizi pregressi ai fini dell’inquadramento economico.

L’adempimento della ricostruzione di carriera, ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999, è di competenza delle istituzioni scolastiche ed è attuato mediante decreto del Dirigente scolastico.

1.4.2    Personale ATA

La ricostruzione di carriera consente di far valere tutti i servizi svolti, in qualità di personale ATAe/o docente, prima dell’assunzione.
La ricostruzione avviene su domanda, da presentarsi una volta superato il periodo di prova.

In tale domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili, anche mediante dichiarazioni  ai sensi del DPR n. 445/2000  sostitutive delle relative certificazioni.
 Occorre tener presente che l’autocertificazione deve in ogni caso contenere tutti gli elementi ed i dati che vengono indicati nei certificati di servizio, compreso l’ente presso il quale è stata versata la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali. E’ consigliabile, comunque, allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.
 La domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione (la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni), altrimenti il docente non potrà più far valere i servizi pregressi ai fini dell’inquadramento economico (artt. 2946 – 2948 C.C., art. 2, Legge 428/1985).

1.4.3    Personale già assunto a tempo indeterminato

Il personale già assunto a tempo indeterminato in altro ruolo o profilo o in profilo equivalente presso altra amministrazione dello Stato, è tenuto a presentare unicamente la domanda di ricostruzione della carriera, mentre non deve ripresentare la dichiarazione dei servizi e le domande di riscatto/computo ai fini della pensione e della liquidazione.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il periodo di prova, tendendo presente che per i docenti, provenendo da altro ruolo di insegnamento, tale periodo si sostanzia unicamente nell’effettuazione dei 180 giorni di servizio, dopo i quali il Dirigente emette il decreto di superamento dell’anno prova.

L’anno di prova non viene effettuato dal personale docente in caso di passaggio di cattedraall’interno dello stesso ordine di scuola.
 Il personale ATA, se proveniente dal medesimo profilo (per esempio passaggio da Ass. Tecnico ad Ass. Amministrativo) o da analogo profilo nella pubblica amministrazione, non è soggetto al periodo di prova.

1.4.4    Retrodatazione della nomina in ruolo

Alcune norme hanno previsto, nel tempo, una doppia decorrenza dell’immissione in ruolo: una giuridica ed una economica.

Tale normativa, ad iniziare dalla Legge 831/1961 sino alla più recente L. 246/1988, art.
15, è stata emanata per ovviare al fatto che determinate categorie di personale, pur in possesso dei requisiti per l’immissione in ruolo, non avevano potuto accedere al ruolo per motivi come, ad esempio, la mancata emanazione del bando di concorso.

La retrodatazione viene così a compensare, almeno in parte, il danno derivante dalla
mancata nomina in quanto consente di considerare, come prestati in ruolo, gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva.
Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa.
La retrodatazione può essere contestuale alla nomina in ruolo o successivaNel primo caso, all’atto dell’immissione, il dipendente viene collocato nella fascia retributiva corrispondente all’anzianità derivante dalla retrodatazione ed al termine del periodo di prova viene valutato il servizio pre ruolo prestato anteriormente alla nomina giuridica.

Nel secondo caso, il dipendente ha diritto ad un nuovo inquadramento ed una nuova ricostruzione di carriera, con le stesse modalità di cui al caso precedente.
 Agli effetti della pensione, la retrodatazione può produrre effetti nel senso che il periodo viene ad essere considerato tutto valutabile consentendo la regolarizzazione dei periodi non coperti da servizio che, altrimenti, non sarebbero stati valutati.

1.4.5    Decorrenza dei benefici economici

Il personale che abbia stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, durante il periodo di prova o l’anno di formazione, viene retribuito con lo stipendio iniziale previsto per la sua qualifica.

Per il personale docente, la decorrenza del riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto all’attribuzione dell’eventuale miglioramento economico) è fissata, ai sensi dell’art. 1 D.L. 19/6/1970, n. 370, convertito nella Legge 26/7/1970, n. 576, e dell’art. 490, comma4, del D. Lgs. 297/94, all’atto del superamento dell’anno di formazione (data di conferma in ruolo).

Lo stesso criterio si applica anche nei casi di passaggio di ruolo (laddove l’operazione comporti passaggio di ordine scuola) e nei casi di riammissione in servizio con nomina in prova (ovvero nel caso in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato durante l’anno di formazione).

Nei casi di riammissione in servizio in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato a prova superata, la ricostruzione della carriera avviene all’atto della riammissione stessa ed il personale riammesso in servizio “assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio” (D.Lgs 297/94, art. 516).
 Anche per il personale ATA, una volta terminato il periodo di prova, viene acquisito il diritto alla ricostruzione di carriera, ma, contrariamente al personale docente, gli effetti economicidecorrono dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato.

1.4.6    Prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera

Il diritto al riconoscimento dei servizi si prescriveai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile, con il decorso di 10 anni “dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”. Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo, il termine dei 10 anni decorre dalla data di termine dell’anno di prova per il personale docente e dalla data di nomina in ruolo per il personale ATA. Se il riconoscimento di servizi o benefici è previsto da una nuova legge o disposizione, il termine decorre, per il personale già a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore della legge o della disposizione. Oltre alla prescrizione decennale (che comporta la perdita del diritto) esiste la prescrizione quinquennale degli assegni. Cioè, laddove un riconoscimento di servizi preveda il pagamento di competenze arretrate, queste non potranno riguardare periodi anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione della domanda (art. 2948 C.C., art. 2, Legge 428/1985).



modulistica1.5   Riconoscimento dei servizi pre ruolo

1.5.1    Personale docente

Un tempo, per il personale docente, il Decreto Legge 370/70, art. 3, convertito nella Legge 576/70, prevedeva il riconoscimento di 4 anni + 1/3 del rimanente servizio ai fini giuridici ed economici ed i rimanenti 2/3 ai soli fini economici.

Successivamente, l’art. 81 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417 (ora art. 485  comma 5  D.Lgs 297/94) ha elevato tale riconoscimento nella misura di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici, salvo che per i docenti privi di vista o per i servizi prestati nelle scuole statali o parificate per ciechi, ai quali viene riconosciuto per intero (art. 485  comma 4  D.Lgs 297/94).
 La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità.

L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all’altra (con il D.P.R. 399/88 serviva per passare da una classe alla successiva).

L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento dei 16 per anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88). Quindi, per i docenti nominati in ruolo dall’1/9/1995 in poi, dalla data della conferma si opera il riconoscimento del servizio pre ruolo separando l’anzianità giuridica ed economica da quella ai soli fini economici: l’anzianità giuridica è utile ai fini del collocamento nella fascia, mentre l’anzianità economica si applica al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore.

1.5.2    Docenti scuole statali di istruzione secondaria e artistica

Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi pre ruolo:

   servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali e pareggiate (escluse, quindi, le parificate o legalmente riconosciute)
   servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementaristatali e parificate, nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nelle scuole popolari, nelle scuole degli educandati femminili statale o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali
   servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26/5/1975, n. 327)
   servizio prestato in qualità di docente non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, anche senza il possesso del titolo di specializzazione a decorrere dal 1/6/1999, ai sensi della Legge 3/5/1999, n. 124, art. 7, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola
   servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione

Non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e private (vedi anche Ordinanza della Corte Costituzionale 21 marzo 2001, n. 89).

Ai docenti privi della vista, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

1.5.3    Docenti scuole elementari

Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi pre ruolo:

   servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementariparificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali
   servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, in possesso del titolo di studio richiesto
   servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26/5/1975, n. 327)
   servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione: dal 1/6/1999, ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste
dal rispettivo ordine e grado di scuola
   servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali, comunali, regionali, con nomine approvate dal (ex) Provveditore agli Studi, e alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS (Ente Scuole materne della Sardegna  C.M. 17 luglio 1987, n. 215), nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla L.R. 1/4/1955, n. 21
   servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione

Al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

La circolare 9 luglio 1982, n. 210 conferma la non valutabilità in carriera dei servizi non di ruolo prestati dagli insegnanti elementari nei doposcuola gestiti da Enti territoriali ed istituzionali.

1.5.4    Servizi prestati nelle università e nelle scuole paritarie

Per tutto il personale docente sono riconoscibili i servizi prestati nelle Università in
qualità di:

   Professore incaricato
   Assistente incaricato
   Assistente straordinario
   Contratto universitario o dottorato di ricerca prestati in costanza di rapporto di impiego
In merito al dottorato di ricerca è recentemente intervenuto il MIUR con nota 11/12/2008 prot. 20106/DGPS, chiarendo che il docente, destinatario di nomina annuale o temporanea, impegnato in attività di dottorato di ricerca ed in servizio presso l’Università, può accettare la suddetta nomina senza perfezionare il rapporto di lavoro ed essere collocato contemporaneamente in congedo senza retribuzione. Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è valido ai fini giuridici per la carriera e per la pensione, ma non può essere valutato nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di Istituto.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile. Al momento solo le supplenze prestate in queste scuole valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto a punteggi uguali
(sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002).

1.5.5    Requisiti – Durata

I servizi pre ruolo del personale docente si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata prescritta per la validità dell’anno scolastico dall’ordinamento vigente al momento della prestazione (D. L. n. 370/70 e art. 489 del D.Lgs n. 297/94: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”).

L’art. 11, comma 14, della Legge 3/5/1999, n. 124 stabilisce, infine, che “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Unica eccezione viene fatta per i corsi di scuola popolare che vengono valutati come anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata di almeno cinque mesi o il servizio sia stato prestato per l’intero corso, con apposita annotazione sul certificato di servizio e si sia avuta la qualifica, anche dopo il 12 novembre 1974 (C.M. n. 256/77 e n. 65/96, integrata con C.M. n. 129 del 29/03/1996).

1.5.6    Requisiti – Qualifica

Per quanto riguarda la qualifica, il servizio, per essere riconosciuto in carriera, doveva, in passato, essere prestato con un giudizio non inferiore a buono, oppure senza demerito nei periodi in cui non era prevista la sua attribuzione.

La qualifica ha costituito un requisito per il riconoscimento dei servizi fino all’anno scolastico 1973/74, quando fu abolita dall’art. 66 del D.P.R. 417/74. Attualmente, il D.Lgs 297/94 prevede, comunque, che i servizi siano riconosciuti “purché prestati senza demerito” (art. 487, comma 6).

1.5.7    Requisiti – Titolo

Altro requisito per il riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della carriera è che i servizi stessi siano stati prestati con il “possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo” (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94), ossia:

   diploma di abilitazione magistrale, per l’insegnamento nelle scuole elementari
   diploma di laurea, per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado
   diploma di istruzione secondaria di II grado (o il titolo equipollente previsto per gli “esperti”), per alcuni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali
   diploma di conservatorio, per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola secondaria di I e di II grado
   diploma ISEF (dal 1961/62) o diploma equipollente previsto dall’art. 14 della L. 88/58, laurea in scienze motorie per l’insegnamento dell’educazione fisica

1.5.8    Casi particolari

Per le attività prestate su sostegno, come già chiarito, ai fini del riconoscimento in carriera non è più necessario che siano prestate con il titolo di specializzazione a decorrere dal 1/6/1999, in quanto, da tale data, sono comunque riconoscibili purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.
 Una precisazione va fatta per il servizio non di ruolo prestato all’estero dal personale docente: tale servizio è riconosciuto se prestato in base ad uno specifico incarico del Ministero Affari Esteri (L. 327/1975, C.M. 19/2/1992, n. 41) negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere (Legge 26/5/1975, n. 327)

Per quanto riguarda il servizio pre ruolo prestato per l’insegnamento della religione:

   i servizi resi fino al 31/8/1990 sono riconoscibili in carriera anche senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione
   i servizi resi successivamente all’anno scolastico 1990/91 sono riconoscibili se prestati con il possesso del titolo di studio o abilitazione (la circolare 19 febbraio 1992, n. 43 precisa che, dall’1/9/1990, il possesso del titolo di studio prescritto, da parte dell’insegnante di religione cattolica designato, deve essere verificato a cura del Dirigente scolastico).

E’ importante sottolineare che è possibile sommare periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso  ed anche di diverso ordine  al fine di raggiungere la durata necessaria al riconoscimento purché si possiedano i titoli di studio per i diversi insegnamenti (C.M. 9/2/1996, n. 65). Nel conteggio, inoltre, devono essere considerati i periodi di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, purché coperti danomina (art. 489  comma 2  del D.Lgs 297/94).

1.5.9    Personale ATA

Per il personale ATA il riconoscimento dei servizi pre ruolo, fino all’avvento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, era pari a tre anni ai fini giuridici ed economici, più i due terzi della restante parte ai soli fini economici. Con l’ art.4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 è stata estesa, a decorrere dall’1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici).

La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità.

L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all’altra (con il D.P.R. 399/88 serviva per passare da una classe alla successiva).

L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento dei 18 per anni per i DSGA e dei 20 anni per il restante personale ATA (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88).

Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali. E’ riconoscibile, inoltre, il servizio non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del dipendente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26/5/1975, n. 327).

Pertanto, per il personale ATA è ammessa:

   la valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché prestato in scuole statali (art. 23 DPR 420/74)
   la validità del servizio effettuato in qualità di docente, prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio (Decisione Corte dei Conti 1281/1982)

A decorrere dall’1/7/1988, per effetto del D.P.R. 399/88, art. 4, 13° comma, al personale ATA, si riconosce, oltre il servizio non di ruolo come sopra individuato, anche il servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore (qualsiasi carriera inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore).




modulistica1.6   Altri servizi e benefici

1.6.1    Servizio militare

Per effetto della Legge 24/12/1986, n. 958 e dell’art. 7 della Legge 30/12/1991, n. 412 (norme confermate dall’art. 485, comma 7 e dall’art. 569, comma 3, del D.Lgs 297/94) i periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente all’entrata in vigore della L. 958/86  30 gennaio 1987 , anche se resi non in costanza rapporto di impiego, sono validi a tutti gli effetti per l’inquadramento quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, se alla data di superamento del periodo di prova tali periodi concorrono, in parte o in tutto, alla valutazione di uno o più anni scolastici di pre ruolo, la quota parte corrispondente deve essere detratta dall’anzianità giuridica ed economica derivante dalla valutazione del servizio pregresso.

La normativa previgente (art. 84 del D.P.R. 417/74) stabiliva, di contro, che il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo doveva essere riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo, significando che tale periodo poteva essere valutato per intero solo a chi aveva ricevuto la nomina, l’aveva accettata, aveva preso servizio e successivamente era stato richiamato al servizio militare.

Se, invece, il dipendente aveva accettato la nomina, ma non aveva potuto prendere servizio perché già in servizio militare o era stato richiamato immediatamente, la valutazione era effettuata per la sola durata della nomina.

1.6.2    Benefici ex L. 336/1970

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 336/1970, in favore degli ex combattenti partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex deportati ed ex perseguitati sia politici sia razziali (Legge 8 luglio 1971, n. 541), viene previsto un beneficio consistente nel riconoscimento di un’anzianità pari a due anni ai fini giuridici ed economici, ovvero del periodo trascorso in luoghi di prigionia, in internamento in luoghi di cura ovvero, se più favorevole, del computo delle campagne di guerra, nella misura di un anno intero per ciascuna di esse riconosciuta tale dall’autorità militare (art. 2 L.9/10/1971, n. 824). L’art. 4, comma 5, della Legge 23/12/92, n. 498, recante l’interpretazione autentica sull’applicazione del beneficio di cui all’art. 1, L. 336/1970, ha stabilito, a decorrere dal 13/01/1993, che “per i dipendenti del pubblico impiego […] non si procede al computo delle maggiori anzianità […] in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza”.

Ulteriori chiarimenti sull’attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 sono stati forniti con C.M. 2/11/2000, n. 247.

Tale beneficionon essendo sottoposto a prescrizione del diritto ma solo alla prescrizione quinquennale del beneficio economico, può essere richiesto dagli interessati in qualsiasi momento  ma una sola volta nella carriera  e decorre giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in ruolo. Attualmente le norme applicative prevedono, in favore degli aventi titolo, l’attribuzione una tantum, a domanda e non prescrivibile, di un aumento biennale ai soli fini economici, pari al 2,5% dello stipendio iniziale del profilo, riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva (dal 13/1/93 ai sensi L.498/92 chiarita con C.M. 432/97). Si precisa che la certificazione di appartenenza ad una delle categorie sopra citate deve essere rilasciata dal Ministero degli Interni ed il foglio matricolare e lo stato di servizio militare devono riportare il timbro di parifica.

1.6.3    Benefici ex R.D. 1290/1922 e L. 539/1950

In favore dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e congiunti dei caduti per servizio la normativa prevede, come chiarito da C.M. 397/1998, l’attribuzione di:
   un miglioramento economico del 2,50% non riassorbibile né rivalutabile per le prime 6 categorie di invalidità
   un miglioramento economico dell’1,25% non riassorbibile né rivalutabile per le ultime categorie di invalidità

Il beneficio si attribuisce dalla data della domanda o dalla data di emissione del provvedimento di causa di servizio con iscrizione a categoria di invalidità, se successivo alla presentazione dell’istanza. Preme infine evidenziare che l’art. 70 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dovuta a causa di servizio compresa in una delle categorie della Tab. A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo
indennizzo è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto
da norme di legge o pattizie.

Sono di conseguenza abrogati gli articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922 e gli articoli 117 e
120 del R.D. 3458/1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali disposizioni non si applicano al comparto sicurezza e difesa.





modulistica1.7   Supervalutazioni, interruzioni e ritardi della carriera

1.7.1    Supervalutazioni

Alcuni servizi, per la loro particolare natura o per la specificità dei luoghi nei quali sono
stati prestati o per particolari situazioni, possono dare diritto alla supervalutazione del
servizio stesso, che si traduce in benefici utili ai fini della carriera e/o in benefici
economici.

Le anzianità economiche derivanti dalla supervalutazione di servizi, ad esclusione del
servizio prestato in scuole di montagna,  danno il diritto solamente ad un anticipo del
passaggio alla fascia stipendiale successiva e non diventano mai anzianità giuridica.

1.7.2    Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero

La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del R.D. 12/2/1940, n.
740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole
italiane all’estero, con nomina del MAE, è calcolato per i primi 2 anni il doppio e per i
successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la supervalutazione
di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la
maggiorazione della metà per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D.
740/40, L. 327/75, C.M. 595/96)

Il riconoscimento opera in maniera diversa in base ai vari ordinamenti retributivi. In
particolare:

   fino alla vigenza del D.P.R. 399/88 tale servizio era utile agli effetti degli aumenti
periodici di stipendio, da riassorbire al maturare della classe successiva
   a seguito dell’entrata in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995, la circolare ministeriale
applicativa n. 595 del 20/9/1996, al punto 2, ha chiarito che i benefici per la
supervalutazione si sostanziano nell’attribuzione di una maggiorazione di anzianità
che comporta un’accelerazione della progressione economica

La supervalutazione si riconosce a decorrere dalla data di inizio del servizio all’estero: tale
data non può essere antecedente a quella di decorrenza economica della nomina in ruolo
(in deroga a tale principio si riconosce la supervalutazione dalla data di decorrenza
giuridica al personale immesso in ruolo ai sensi della Legge 604/82, con decorrenza
giuridica nell’anno scolastico 1981/82 e decorrenza economica nell’anno scolastico
1982/83).

1.7.3    Servizio prestato nei paesi in via di sviluppo (ex L. 49/87)



Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione dell’Italia con
gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di comando e non in qualità di
volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative. Le medesime
disposizioni si applicano al personale insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a
prestare servizio in scuole che funzionano nei Paesi in Via di Sviluppo o che dipendono da
tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Tale riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 49/87, equivale alla
supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che, attualmente, si sostanzia in
un’anticipazione della posizione stipendiale successiva (C.M. 595/96).

1.7.4    Servizio prestato in scuole di montagna

L’art. 3 della Legge 1/3/1957, n. 90 prevede che gli insegnanti elementari di ruolo che
hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna e
pluriclassi abbiano diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di
stipendio. L’anticipazione consiste nell’attribuzione anticipata della fascia stipendiale
superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo
economico).

Il beneficio non è riassorbibile ed anche nel caso di passaggio di qualifica deve essere
computato nella nuova ricostruzione di carriera. Non è reiterato al compimento di ogni
successivo triennio nello stesso comune, ma solo se prestato in altra sede. L’elenco delle
zone disagiate e di montagna è disposto con decreto del Dirigente USP sulla base
dell’elenco dei territori montani predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.7.5    Interruzioni del servizio

Alcune situazioni giuridiche rilevanti possono interrompere l’anzianità e,
conseguentemente, la progressione della carriera che può riprendere da punto in cui si è
interrottà solo nel momento in cui terminano tali situazioni giuridiche.

Le assenze che interrompono la carriera e che determinano la sospensione della
retribuzione sono:

   aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 69 D.P.R.
3/57, art.453 T.U.297/94 e art. 18 C.C.N.L. 29/11/2007)
   aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero (L. 26/80 e L. 333/85, art.
142 CCNL/2003)
   aspettativa senza assegni come cooperante a pagamento in Paesi in via di
sviluppo
   proroga eccezionale dell’assenza per motivi di salute (art. 17 CCNL/2007)
   assenze ingiustificate
   aspettativa per missione cattolica (L. 2/12/1928, n. 2687)
   assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo (Art. 14, D.L. 463/83
convertito in Legge 11/11/1983, n. 638) 
   sospensione dal servizio (art. 492 e segg. T.U.297/94, artt. 27 e 62 CCNL/95, art.
16 CCNL/99, art. 93 CCNL 29/11/2007)
   sospensione cautelare per procedimento penale (art.97 CCNL/2007)
     congedi per particolari patologie dei familiari (art.4 L. 53/2000, D.I. 278/2000)
   anno sabbatico (art. 5 L. 53/2000art. 26, c. 14 L. 448/1998)

Attenzione: il dottorato di ricerca, anche se non retribuito, è riconosciuto a tutti gli effetti
pensionistici e di carriera.

1.7.6    Ritardi della carriera

La carriera può, inoltre, subire dei ritardi rispetto alla normale progressione. I casi di
ritardo sono quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, del CCNL 4/8/1995 che
testualmente recita “il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi
seguenti”:

   due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad
un mese per i Capi d’istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal
lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA
   un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione fino a un mese per i Capi d’istituto e per il personale docente e
fino a cinque giorni per il personale ATA






modulistica1.8   Passaggi di cattedra, ruolo e amministrazione

1.8.1    Passaggi di ruolo del personale docente

Nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, la ricostruzione della carriera è
disciplinata da norme diverse a seconda del tipo di passaggio, della categoria di
personale interessato e degli ordini di scuola tra cui avviene il passaggio.

L’articolo 83 del D.P.R. 417/74, ripreso nell’art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “in
caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di ruolo, del personale direttivo e docente
delle scuole di istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ad uno
superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo
ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.

Tale norma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo:

   da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo
grado
   da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante
tecnico pratico) a docente laureato di scuola secondaria di primo o di secondo
grado

Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla
scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico
economica acquisita nel precedente ruolo.


1.8.2    Passaggio da scuola elementare a scuola secondaria



Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, trattandosi di due
diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizi di
ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle modalità:

   al momento del passaggio di ruolo si applicano le norme previste per i passaggi a
qualifica funzionale o a livello retributivo superiori (art 6 del D.P.R. 25 giugno 1983,
n. 345, commi 8 e 9, art. 4 del D.P.R. 399/88) ovvero, la cosiddetta “temporizzazione
dei servizi” che permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente
favorevole trasformando il valore economico del ruolo di provenienza, maturato
per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo
acquisito
   all’atto della conferma in ruolo, superato, quindi, con esito favorevole il periodo di
prova, si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di
ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto
disposto dall’art. 81 del D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e
1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più
favorevole.
I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il
trattamento in godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce
quello economicamente più favorevole. In caso di uguaglianza di trattamenti
economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e viene confermata la
posizione più favorevole.

1.8.3    Altri passaggi

Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria o dai profili del
personale ATA ai ruoli del personale docente, le anzianità maturate nel ruolo di
provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere
esclusivamente con le modalità previste dall’art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive
modificazioni. Si applica, pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.

Apposite istruzioni operative in merito a tali passaggi di ruolo o di qualifica nell’ambito del
comparto scuola, sono state emanate con la circolare ministeriale 24 marzo 1999, n. 78,
prot. 63.

1.8.4    Passaggi di ruolo del personale ATA

Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale docente, si applica,
all’atto del transito, l’art. 6 del DPR 345/1983 (temporizzazione) e non si procede alla
valutazione del servizio pregresso alla conferma in ruolo, in quanto il servizio come
personale ATA non è riconoscibile nei ruoli del personale docente.

Diversamente, nel caso di passaggio di docente di ruolo nei profili del personale ATA, si
procede, alla conferma in ruolo, anche alla ricostruzione della carriera, attribuendo
l’inquadramento più vantaggioso per l’interessato 
Nei casi di passaggio tra le aree e i profili del personale ATA (es. collaboratore scolastico
– assistente amministrativo) si applica, al momento del passaggio, la temporizzazione
(art. 6 del DPR 345/1983) ed alla conferma si procede alla ricostruzione della carriera
con la valutazione del servizio pregresso ai sensi dell’art.4, comma 13, del D.P.R.
399/1988.

Effettuati i due provvedimenti, l’uno secondo la temporizzazione, l’altro secondo la
ricostruzione, si conferma il provvedimento più favorevole per l’interessato.

Anche per il personale ATA, i criteri per stabilire l’inquadramento più vantaggioso sono i
seguenti: viene applicato il provvedimento recante la retribuzione più elevata, in caso di
parità si conferma quello che attribuisce maggiore anzianità giuridica ed economica.

Nel caso di più passaggi si procede alla valutazione del servizio pregresso, di volta in volta,
nella carriera di appartenenza, così come enunciato dalla delibera della Sezione di
Controllo della Corte dei Conti n. 46/1990.

1.8.5    Temporizzazione

Connesso alla ricostruzione di carriera è l’inquadramento retributivo; non avrebbe infatti
senso vedere riconosciuti i servizi ai fini della carriera, se al riconoscimento non seguisse
l’inquadramento retributivo.

Di fatto l’inquadramento retributivo consiste nell’inserimento nelle tabelle retributive,
previste dall’ordinamento vigente al momento in cui tale operazione si effettua, in base
all’anzianità posseduta e, quindi, nell’attribuire la classe o fascia stipendiale
corrispondente all’anzianità posseduta.

Se l’anzianità posseduta è intermedia tra due posizioni retributive, viene attribuita la
posizione tabellare inferiore, mentre l’eccedenza di anzianità rispetto a quella della
posizione attribuita sarà utilizzata per la maturazione anticipata della posizione
retributiva successiva per semplice decorso di tempo.

Un meccanismo alternativo alla ricostruzione di carriera  e che si applica al personale
della scuola in caso di passaggio a una qualifica superiore (sempre nell’ambito delle
scuole statali)  è la temporizzazione.

Il meccanismo della temporizzazione dei servizi è molto utile, perché permette di
effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole in caso di passaggio: esso
consiste nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per
progressione di carriera (rispetto allo stipendio iniziale), in anzianità nel ruolo acquisito.
La temporizzazione é applicata in caso di insegnanti di scuola materna passati alle scuole
secondarie, o personale ATA che passi nei ruoli dei docenti e personale docente nominato
nel ruolo direttivo.

Il calcolo per la temporizzazione consiste nel determinare, dapprima, l’assegno ad
personam da temporizzare e, quindi, nell’applicare ad esso la formula della
temporizzazione per determinare il numero di giorni maturati nel gradone in cui si è
collocati utili per il passaggio al gradone successivo.

1.8.6    Temporizzazione  Calcolo

Calcolo dell’assegno ad personam da temporizzare:

Stipendio in godimento ruolo di provenienza alla data del passaggio
Stipendio iniziale ruolo di provenienza =
Maturato economico ruolo di provenienza +
Stipendio iniziale nuovo ruolo =
Stipendio ad personam
Posizione stipendiale nuovo ruolo immediatamente inferiore =
Assegno ad personam da temporizzare

Giorni maturati nel gradone = (Assegno ad personam x giorni gradone) / (fascia
successiva    fascia attribuita)

Giorni gradone = giorni di durata del gradone (es. tra fascia 2127 e 2834 = gradone di 7
anni x 360 giorni = 2520 giorni)
Fascia successiva = posizione stipendiale immediatamente successiva a quella attribuita
nel nuovo ruolo
Fascia attribuita = posizione stipendiale attribuita nel nuovo ruolo

1.8.7    Passaggi da altra Amministrazione

Per i passaggi da altra Amministrazione Statale al comparto scuola e viceversa, trova
applicazione, decorrere dal 1° gennaio 1994, l’art. 3, comma 57, della legge 24/12/1993, n.
537.

Tale norma ha stabilito che, nei casi di passaggio in argomento, l’inquadramento debba
essere effettuato al livello iniziale del nuovo ruolo, con l’attribuzione del relativo
stipendio, e di un eventuale assegno ad personam pari alla differenza fra lo stipendio o
retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella
nuova posizione.

La norma dispone, infine, che l’assegno ad personam non è riassorbibile con la normale
progressione economica di carriera, è pensionabile e non rivalutabile.





modulistica1.9   Adempimenti

1.9.1    Attività gestionali

Ciascun dipendente presenta all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato o al termine
di una supplenza (annuale o fino al termine delle attività didattiche) la certificazione che
attesti le attività lavorative antecedenti l’inizio del rapporto di lavoro con
l’Amministrazione. Tramite la Dichiarazione dei Servizi viene registrato tutto ciò che, a
partire dalla certificazione presentata, può modificare l’anzianità giuridica: servizi non di
ruolo presso la stessa o altra Amministrazione, servizio militare, nonché eventuali altri
benefici che influiscono sulla sua situazione giuridica.

Attraverso il procedimento di Ricostruzione della Carriera, che viene attivato a
domanda dell’interessato, viene effettuato il riconoscimento ai fini della carriera, della
quiescenza e della previdenza, dei servizi e benefici suddetti.

Le situazioni che, durante il rapporto di lavoro del dipendente, si discostano dal normale
servizio si definiscono posizioni di stato (aspettative, incarichi, comandi, esoneri,
sanzioni disciplinari, etc.) o variazioni di stato (collocamenti fuori ruolo).

La maggior parte di tali situazioni è importante non solo per l’influenza sul trattamento
economico e sull’anzianità giuridica del dipendente oggetto del provvedimento, ma anche
per gli effetti sull’organico di fatto (nel caso delle posizioni di stato) o sull’organico di
diritto (nel caso dei collocamenti fuori ruolo).

Gli uffici competenti sul procedimento variano in funzione del tipo di evento: per le
operazioni più comuni è competente l’istituzione scolastica, per le altre l’Ufficio scolastico
regionale.

1.9.2    Adempimenti della segreteria

Gli uffici di segreteria, coinvolti direttamente nella gestione delle pratiche di ricostruzione
della carriera, devono provvedere ad una serie di complessi e delicati adempimenti
finalizzati all’emissione del provvedimento per il riconoscimento dei servizi e/o benefici:

   fornire al personale scolastico tutte le informazioni relative al riconoscimento dei
servizi pre – ruolo e consegnare loro il modulo per la dichiarazione dei servizi con
le istruzioni per la sua compilazione
   ricevuta, da parte degli interessati, la domanda di ricostruzione della carriera
corredata della prevista documentazione – e la dichiarazione dei servizi,
inseriscono tutte le informazioni nel Sistema Informativo SIDI

1.9.3    Decreto di ricostruzione di carriera

Il dipendente che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato  ed ha superato il
periodo di prova o l’anno di formazione  ha diritto alla valutazione del servizio pregresso,
sia che provenga da posizione di rapporto a tempo determinato, sia che provenga da altro
ruolo.

Per effetto dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 dal 1 Settembre 2000 il Dirigente dell’Istituzione
scolastica presso la quale il dipendente è titolare deve provvedere all’emanazione del
decreto di ricostruzione della carriera.

Nel caso in cui la scuola di servizio sia diversa da quella di titolarità, le domande di
ricostruzione devono essere trasmesse a quest’ultima.

Rientra nella competenza del Dirigente la predisposizione d’ufficio di eventuali successivi
decreti di inquadramento e di modifica della progressione economica a seguito di
variazioni di stato giuridico e aumenti contrattuali.

1.9.4    Predisposizione del decreto di ricostruzione di carriera


Il provvedimento di ricostruzione della carriera viene predisposto al termine di una serie
di operazioni svolte in appositi nodi presenti nel SIDI:

   Acquisizione delle informazioni contenute nella dichiarazione dei servizi
Personale Comparto Scuola – Gestione delle competenze del dipendente (fascicolo
personale) – Dichiarazione Servizi Pregressi
   Elaborazione del provvedimento di ricostruzione della carriera
Personale Comparto Scuola – Gestione della carriera – Riconoscimento servizi e
benefici.
   Acquisizione di posizioni e/o variazioni di stato che possono influire sulla carriera
Personale Comparto Scuola – Gestione posizioni di stato – Assenze, aspettative,
congedi, comandi.

Nel caso in cui si verifichino assenze che comportino interruzioni della carriera, gli uffici
devono provvedere alla ridefinizione della progressione emettendo un nuovo decreto.

1.9.5    Registrazione del decreto di ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera ed i vari inquadramenti (comprese le nomine in
ruolo/contratti individuali di lavoro) sono soggetti alla registrazione da parte della
competente Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale deve essere inviata triplice
copia del provvedimento corredato della relativa documentazione.

Al provvedimento di ricostruzione della carriera devono essere allegati:

   la domanda dell’interessato, debitamente documentata o autocertificata
   il contratto di lavoro a tempo indeterminato (ovvero il decreto se antecedente
all’1/9/1995) debitamente vistato dalla Ragioneria provinciale dello Stato (non è
sufficiente avere una lettera di nomina o un contratto non vistato per poter
emettere il provvedimento formale di riconoscimento dei servizi pre – ruolo)
   la relazione relativa al superamento del periodo di prova
  copia autenticata titolo di studio e certificato di abilitazione (per i docenti)



modulisticaLa situazione dei docenti di religione
Contesto normativo
Con l’approvazione della Legge 18 luglio 2003, n. 186, si è conclusa una vicenda durata quasi un ventennio.
La revisione concordataria del 1984 aveva, infatti, dapprima collocato l’insegnamento della religione cattolica ‐ ancorché opzionale ‐ nell’ambito delle finalità istituzionali della
scuola. L’intesa del 1985 registrava, poi, il preciso impegno dell’amministrazione dello stato di dare una nuova disciplina allo stato giuridico degli insegnanti di religione.
La Legge 18 luglio 2003, n. 186, è una norma innovativa che prevede l’immissione in ruolo
dei docenti di religione cattolica previo superamento di concorsi per titoli ed esami.
La norma ha previsto due ruoli regionali: uno per la scuola dell’infanzia ed elementare ed uno per la scuola secondaria.
La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è stata determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro
per la Funzione Pubblica. Successivamente sono stati diffusi Decreti, Circolari e Note ministeriali per una ordinata ed uniforme applicazione delle disposizioni.
Come per il restante personale della scuola, anche per i docenti di religione – a tempo indeterminato ma anche per quelli incaricati ‐ la ricostruzione di carriera avviene a seguito di domanda da parte dell’interessato.
La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico, competente all’emanazione del provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto (C.M. 2/2001).
Le modalità di presentazione e la documentazione occorrente sono analoghi a quelli previsti per il restante personale della scuola.
1.1.2 Docenti di ruolo
La Legge n. 186/2003, in conseguenza dell’impegno assunto e sostituendo ‐ con un corpus
unitario ed aggiornato ‐ la normativa del 1930, ha istituito ruoli specifici per i docenti di religione, determinato gli organici, ha stabilito nel concorso la modalità di reclutamento e regolato le procedure di assunzione, ha definitivamente reso applicabile lo stato giuridico e contrattuale del personale della scuola.
Pertanto, con l’entrata in vigore della norma citata, nei confronti dei docenti di religione assunti a tempo indeterminato, viene applicato in toto lo stato giuridico del restante
personale della scuola. Successivamente, sono stati emanate disposizioni finalizzate a chiarire le modalità di inquadramento del personale docente di religione immesso in ruolo:
 il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, ha stabilito che gli insegnanti di religione cattolica
destinatari dell’inquadramento nei ruoli “conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera,
l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”
 la Nota 17 luglio 2007, prot. n. 14496 ha poi chiarito che il trattamento economico degli insegnanti di religione cattolica, attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato, è corrispondente, in via provvisoria, a quello percepito con l’ultima retribuzione assegnata singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato.
Successivamente al superamento del periodo di prova si procede alla ricostruzione della carriera ed all’attribuzione stipendiale definitiva. La nota, inoltre, ribadisce che gli insegnanti di religione cattolica, destinatari dell’inquadramento nei ruoli, conservano, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in
applicazione del nuovo inquadramento
1.1.3 Docenti incaricati
Una particolarità del trattamento riservato agli insegnanti di religione riguarda i docenti con incarico annuale che hanno, per quanto riguarda il trattamento economico, un loro particolare ordinamento.
A decorrere dall’1/4/1979, per effetto dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e, successivamente, dei vari contratti retributivi (art. 2, comma 8 e seguenti, D.P.R. 10 aprile
1987, n. 209 ‐ art. 3, comma 7, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) è stata infatti concessa, anche ai docenti di religione a tempo determinato, la progressione economica connessa alla maturazione della prescritta anzianità e previa ricostruzione della carriera.
1.2 Docenti incaricati
1.2.1 Tipologie di docenti di religione incaricati
Il trattamento economico dei docenti di religione con incarico annuale costituisce un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale.
I docenti di religione incaricati possono essere raggruppati tre tipologie:
 docenti nella scuola primaria e secondaria che, non avendo i requisiti per ottenere la ricostruzione di carriera, sono retribuiti a stipendio iniziale con attribuzione, ogni due anni, di aumenti biennali calcolati al 2,50% sulla posizione iniziale
 docenti nella scuola primaria e secondaria che hanno maturato i requisiti per la
ricostruzione di carriera
 docenti nella scuola primaria e secondaria con progressione di carriera per i quali
cessano i requisiti
1.2.2 Requisiti di servizio
I requisiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla progressione economica
sono i seguenti:
 aver prestato almeno 4 anni di servizio, ad incarico o supplenza annuale, anche
con orario parziale e discontinuo
 essere in possesso, a partire dall’anno scolastico 1990/91, del prescritto titolo di
studio, anteriormente è sufficiente l’apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia
Arcivescovile
 aver ottenuto, al quinto anno, un incarico annuale con orario cattedra
– per la scuola primaria è ritenuto orario cattedra un servizio prestato per
almeno 12 ore settimanali
– nelle scuole secondarie di I e II grado l’orario cattedra – pari a 18 ore
settimanali – è ritenuto tale se sono prestate almeno 12 ore di servizio e
tale riduzione è dovuta a ”motivi strutturali” (art. 3, comma 7, del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399)
1.2.3 Motivi strutturali
Con l’espressione “motivi strutturali”, come ribadito dalla C.M. n. 206 del 26/07/1990, si
intendono quelle situazioni organizzative per cui non è possibile per un docente il
raggiungimento dell’orario pieno di cattedra.
Nello specifico, i motivi strutturali si verificano qualora dopo la costituzione dei posti ad
orario di cattedra, le ore residue, anche su più scuole (raggruppate in base a criteri di
vicinanza e raggiungibilità ex C.M. 26 aprile 1996, n. 158), consentono solo la creazione di
posti con orario inferiore alle 18 ore (ma non inferiore alle 12 ore).
Sono considerati motivi strutturali anche le seguenti situazioni che possono impedire la
formazione di cattedre su più scuole:
 difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio con conseguente impossibilità di
adempiere a tutti gli obblighi correlati
 non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi
Nel caso di riduzione di orario determinata da esigenze strutturali, l’Ordinario diocesano,
a cui compete la designazione del docente da incaricare ed il monte ore da attribuire, deve
formalmente comunicare tale circostanza al Dirigente scolastico che stipula il contratto di
lavoro.
La Ricostruzione di Carriera [17 settembre 2009]
[4]
Il Dirigente, a sua volta, deve indicare sul contratto che la riduzione di orario è dovuta a
motivi strutturali.
1.2.4 Titoli di studio
A seguito della revisione del Concordato tra la Santa Sede ed il Ministero della Pubblica
Istruzione, Intesa 18/02/1984, è stato emanato il D.P.R. 751 del 16/12/1985 che ha reso
obbligatorio per i docenti di religione, con decorrenza 1/9/1990, il possesso del prescritto
titolo di studio.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica
può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
 titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre
discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede
 attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario
maggiore
 diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di
scienze religiose approvato dalla Santa Sede
 diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma
rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiana
1.2.5 Idoneità
Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere
impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli
studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano
riconosciuti idonei dall’Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un
insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
 a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta
dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del codice di diritto canonico e
attestata dall’ordinario diocesano
 a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, abbia frequentato nel corso degli studi secondari superiori
l’insegnamento della religione cattolica, o comunque sia riconosciuto idoneo
dall’Ordinario diocesano; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola
secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un
istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana
1.2.6 Casi particolari
Sono in ogni caso da ritenere qualificati per l’insegnamento della religione cattolica:
La Ricostruzione di Carriera [17 settembre 2009]
[5]
 gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio
nell’anno scolastico 198586
 gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di
sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle
scuole elementari, che con l’anno scolastico 198586
abbiano raggiunto cinque
anni di servizio
I docenti di religione sprovvisti del titolo di studio o di qualificazione non hanno diritto
alla ricostruzione di carriera, ancorché in possesso degli altri requisiti.
Il servizio prestato come docente di religione, con tutti i requisiti previsti per la
valutazione in carriera, concorre al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a
favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curricolari.
1.2.7 Progressione di carriera
I docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio, un aumento biennale pari
al 2,50% della posizione stipendiale iniziale (legge 28 luglio 1961, n. 831).
Al quinto anno, qualora l’incarico ottenuto risponda ai requisiti già descritti, il docente
viene inserito nella normale progressione economica del personale di ruolo ed
inquadrato nella fascia stipendiale corrispondente (fascia 3 – 8 con 1 anno di anzianità
utile per il passaggio alla posizione successiva).
Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi ai sensi degli articoli 1
e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini
della progressione economica.
Il personale che, compiuti i 4 anni di servizio, non abbia ottenuto l’orario di cattedra,
continua ad avere un aumento biennale ogni due anni di servizio sino a quando non
ottiene detto regime orario. Solo in quel momento il docente acquisisce il diritto alla
ricostruzione della carriera ed il servizio prestato sino ad allora vene valutato nella misura
di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici,
prevista dall’art. 81 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417 (ora art. 485 ‐ comma 5 ‐ D.Lgs 297/94).
1.2.8 Interruzione di carriera
Nel caso in cui il docente con progressione di carriera non ottenga un incarico con orario
cattedra, o assimilato, perde il diritto alla progressione conservando, però, la fascia
stipendiale già acquisita. Da quel momento in poi vengono nuovamente attribuiti gli
aumenti biennali, calcolati al 2,5% sulla posizione iniziale, per ogni biennio di servizio
prestato senza orario di cattedra.
Nel momento in cui viene nuovamente conferito un incarico ad orario cattedra, si
procede ad un nuovo inquadramento che tiene conto, innanzi tutto, dell’anzianità
giuridica ed economica in godimento all’atto dell’interruzione.
Gli anni trascorsi senza l’orario di cattedra vengono quindi valutati come servizio preruolo
eccedente i 4 anni già riconosciuti (8 mesi ai fini giuridici ed economici e 4 mesi ai
soli fini economici) e sommati all’anzianità giuridica ed economica in godimento all’atto
dell’interruzione.
Da tale calcolo si ricava la nuova anzianità utile per l’inquadramento e la relativa fascia
stipendiale.
1.2.9 Inquadramento economico
Gli aumenti biennali attribuiti eccedenti il valore della posizione stipendiale di
inquadramento – in virtù del principio di legge per cui non è consentito retribuire un
dipendente in misura inferiore a quanto già riconosciuto ‐ vengono mantenuti come
assegno ad personam e riassorbiti con i passaggi stipendiali successivi.
Preme evidenziare che è riconosciuto ai docenti di religione della scuola media il
trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo
grado, mentre per gli insegnanti che prestano servizio nella scuola materna ed
elementare è attribuito il trattamento economico previsto per gli insegnanti elementari
(art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209).
Nel caso in cui venga assegnato una parte dell’orario nella scuola primaria e una parte
nella scuola secondaria, il trattamento economico vene attribuito in proporzione alle ore
secondo l’ordinamento retributivo dell’uno e dell’altro ordine di scuola.
Si ricorda infine che, indipendentemente dalla ricostruzione di carriera, lo stipendio deve
essere corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di servizio

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