giovedì 22 febbraio 2024

BONUS MAMMA


Modalità da seguire per avvalersi dello sgravio contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 180 a 182) per le lavoratrici con almeno tre figli (di cui il più piccolo sia di età inferiore ai 18 anni). 

  • Il beneficio in questione, previsto a partire da gennaio 2024 e fino al mese di dicembre 2026, trova applicazione,
  •  per il 2024, anche nel caso in cui i figli siano due, di cui il più piccolo con età non superiore a 10 anni.
Il beneficio, consistente nello sgravio dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, non può comunque eccedere l'importo complessivo di €. 3.000,00 su base annua, pari a €. 250,00 mensili.
Come indicato nella circolare INPS che si riporta in allegato, per beneficiare dell’agevolazione le lavoratrici interessate devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, oppure presentare domanda attraverso un apposito applicativo che sarà disponibile sul portale INPS.La circolare presenta un nutrito numero di esempi per illustrare in modo dettagliato la possibile casistica.

Per quanto riguarda il personale della scuola, dovrebbero essere apportate integrazioni al sistema NoiPA perché possa acquisire i dati necessari all'applicazione dei benefici contributivi sopra descritti.


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Per quanto tempo mi spetta?

L’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

• fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 figli;

• fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (solo per il 2024).



Posso richiedere l’esonero anche se sono in congedo straordinario?

No, in quanto durante il congedo straordinario è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione; difatti, per i giorni in cui non si percepisce retribuzione da lavoro dipendente non è possibile richiedere l’esonero.

Posso richiedere l’esonero anche se sono in congedo di maternità o parentale?

No, in quanto durante il congedo di maternità o parentale al genitore è versato un indennizzo e non una vera e propria retribuzione.

Qualora, in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell’agevolazione.

Ad esempio: congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta

congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla

quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.


Allegato:


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