Modalità da seguire per avvalersi dello sgravio contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 180 a 182) per le lavoratrici con almeno tre figli (di cui il più piccolo sia di età inferiore ai 18 anni).
- Il beneficio in questione, previsto a partire da gennaio 2024 e fino al mese di dicembre 2026, trova applicazione,
- per il 2024, anche nel caso in cui i figli siano due, di cui il più piccolo con età non superiore a 10 anni.
Per quanto riguarda il personale della scuola, dovrebbero essere apportate integrazioni al sistema NoiPA perché possa acquisire i dati necessari all'applicazione dei benefici contributivi sopra descritti.
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Per quanto tempo mi spetta?
L’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:
• fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 figli;
• fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (solo per il 2024).
Posso richiedere l’esonero anche se sono in congedo straordinario?
No, in quanto durante il congedo straordinario è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione; difatti, per i giorni in cui non si percepisce retribuzione da lavoro dipendente non è possibile richiedere l’esonero.
Posso richiedere l’esonero anche se sono in congedo di maternità o parentale?
No, in quanto durante il congedo di maternità o parentale al genitore è versato un indennizzo e non una vera e propria retribuzione.
Qualora, in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell’agevolazione.
Ad esempio: congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta
congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla
quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.
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