venerdì 31 marzo 2017

Congedo parentale per il padre: retribuito al 30% o non retribuito?

Graziano – vi scrivo perché vorrei avere un chiarimento in merito al congedo parentale. Premetto che sono sposato ed ho un figlio di 2 anni. Mia moglie ha già usufruito di 5 mesi di congedo, con un mese a retribuzione piena. Ora anche io vorrei prendere un periodo di astensione dal lavoro. Ho un contratto a TD fino al 31.08.2014 presso un Istituto secondario di secondo grado. In segreteria mi hanno chiarito il fatto che posso anche io usufruire del congedo, per un periodo massimo di altri 5 mesi (6 se esercito il diritto di astenermi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). Il problema riguarda invece l’aspetto legato alla retribuzione. Spetta anche a me un mese a retribuzione piena o mi spetta direttamente la retribuzione ridotta al 30%? Grazie mille e cordiali saluti.


Paolo Pizzo – Gentilissimo Graziano,

Il padre può fruire del congedo parentale:
fin dal giorno successivo alla nascita del figlio del congedo parentale;
anche quando la moglie, madre, usufruisce dei riposi orario per allattamento oppure del congedo di maternità;
madre e padre possono fruirne del congedo parentale anche contemporaneamente.

Il congedo per il padre è pari a 4 mesi elevabile a 5 mesi se il congedo è fruito in modo continuativo o frazionato pari o superiore a tre mesi.

Quindi, in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi ( 6 per la madre + 4 per il padre ) elevabili a 11 mesi ( 6 la madre + 5 per il padre).

Pertanto, potrai fruire dei 5 mesi di congedo parentale.

L’art. 12, comma 4 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, nei primi suoi otto anni di vita], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Dalla lettura dell’articolo è chiaro che nel caso di fruizione alternativa del periodo di congedo parentale da parte di entrambi i genitori, il numero dei giorni retribuiti al 100 % comunque non potrà essere superiore a trenta complessivi.

In conclusione, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino.

Del pari non è retribuito il complessivo periodo di 10 o 11 mesi qualora fruito dopo i primi tre anni di vita del bambino.

L’unica deroga prevista riguarda il caso in cui il soggetto che richiede il congedo abbia un reddito annuo inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. Per l’anno 2013 è pari a 16.101,47, circolare INPS 47/2013, in caso contrario non sono retribuiti.

Ti ricordo che comunque i periodi di congedo parentale, anche quelli non retribuiti, sono validi a tutti gli effetti. I periodi retribuiti al 30% o non retribu
iti, però, riducono le ferie e la tredicesima mensilità.

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