Il MIUR, con nota Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013, in relazione all’art. 40 (personale docente ed educativo) e art. 60 (personale ATA) del CCNL/2007 ha chiarito che:
“Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.